E’ quello dei vigneti eroici e dei vigneti storici cui è interamente dedicato, in base all’articolo 7 comma 3 del Testo Unico del Vino dove la vite e i territori viticoli vengono considerati patrimonio culturale, il Decreto firmato dalla Ministra Teresa Bellanova di concerto con i Ministri Franceschini e Costa.
E che rende finalmente concreto il percorso atteso da tempo perché i soggetti interessati possano presentare alle Regioni di competenza le domande per il riconoscimento dei vigneti storici o eroici.
Come indica il Decreto, si definiscono eroici i vigneti che “ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico, o situati in aree dove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole”.
Sono considerati viceversa storici “quei vigneti la cui presenza, segnalata in una determinata superficie/particella, è antecedente il 1960”. Vigneti la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali “legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”.
Nei cinque articoli la norma, accanto alla definizione, affronta e definisce i criteri per l’individuazione dei vigneti storici ed eroici, e quelli per la definizione delle tipologie degli interventi. Ad esempio, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici devono possedere almeno un requisito tra: pendenza del terreno superiore al 30%; altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, esclusi quelli situati su un altopiano; sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.
Per quanto riguarda i vigneti storici, sono individuati o dall’utilizzo di forme di coltivazione tradizionali legate al luogo di produzione, o per la presenza di “sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico”.
Sono altresì considerati storici i vigneti dei paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticultura costituisca la ragione dell’iscrizione e il vigneto costituisca la ragione principale che ne ha giustificato l’inserimento; quelli che afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale dall’Unesco e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; quelli che ricadono in aree tutelate dalle leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori vitivinicoli.
“Da oggi finalmente possiamo contare su una legge che individua, sostiene e valorizza queste particolari e delicate categorie di vigneto e dunque i vignaioli e tutti coloro che ritenendolo un patrimonio di straordinaria importanza sotto il profilo storico, ambientale, produttivo, culturale, economico, lavorano per tutelarlo, preservarlo, consegnarlo alle muove generazioni”, dice la Ministra Teresa Bellanova. “Questi cultori del nostro patrimonio ambientale, questi produttori potranno contare anche su specifiche risorse e mettere in campo interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione delle produzioni da viticoltura eroica o storica anche attraverso l’utilizzo di un marchio nazionale, che definiremo con un successivo provvedimento.
Soprattutto”, conclude la Ministra, “anche con questo Decreto ribadiamo la rilevanza e l’eccellenza di un settore che rappresenta uno straordinario patrimonio di biodiversità e che, nei secoli, ha costruito e caratterizzato in modo evidentissimo il paesaggio italiano.
Saperi e competenze che vogliamo sostenere con determinazione, tributando a questi vignaioli il nostro grazie per il lavoro e lo sforzo quotidiani a difesa dei loro vigneti e di una storia che è patrimonio di tutti”.